Art. 2586 Articolo 2586 del Codice Civile

Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 1996, N. 198)).