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	<title>Codice Civile &#187; Titolo IV Delle promesse unilaterali</title>
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	<description>Guida agli articoli del codice civile e alle norme e disposizioni del diritto civile</description>
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		<title>Promessa unilaterale</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 01:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codice civile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Titolo IV Delle promesse unilaterali]]></category>

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		<description><![CDATA[<strong>TITOLO IV DELLE PROMESSE UNILATERALI </strong>

<strong>Art. 1987 Efficacia delle promesse</strong>
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge (2821).

<strong>Art. 1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito</strong>
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e fatta dall'onere di provare (2697) il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

<strong>Art. 1989 Promessa al pubblico</strong>
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa e resa pubblica.
Se alla promessa non e apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.

<strong>Art. 1990 Revoca della promessa</strong>
La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.

<strong>Art. 1991 Cooperazione di più persone</strong>
Se l'azione e stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.]]></description>
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<p><strong>TITOLO IV DELLE PROMESSE UNILATERALI </strong></p>
<p><strong>Art. 1987 Efficacia delle promesse</strong><br />
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge (2821).</p>
<p><strong>Art. 1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito</strong><br />
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e fatta dall&#8217;onere di provare (2697) il rapporto fondamentale. L&#8217;esistenza di questo si presume fino a prova contraria.</p>
<p><strong>Art. 1989 Promessa al pubblico</strong><br />
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa e resa pubblica.<br />
Se alla promessa non e apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l&#8217;anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l&#8217;avveramento della situazione o il compimento dell&#8217;azione prevista nella promessa.</p>
<p><strong>Art. 1990 Revoca della promessa</strong><br />
La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall&#8217;articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.<br />
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l&#8217;azione è già stata compiuta.</p>
<p><strong>Art. 1991 Cooperazione di più persone</strong><br />
Se l&#8217;azione e stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
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