Forme di adozione per i maggiorenni
Scritto su Titolo VIII Adozione di persone di maggiore età on lunedì 25 agosto 2008
Capo II: Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età
Art. 311 Manifestazione del consenso
Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza.
L’assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Art. 312 Accertamenti del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
se l’adozione conviene all’adottando.
Art. 313 Provvedimento del tribunale
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo all’adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 314 Pubblicità
Il decreto che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.