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Category Archive for 'Libro I Delle persone e della famiglia'

Atti dello stato civile

TITOLO XIV DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE Art. 449 Registri dello stato civile I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile. Art. 450 Pubblicità dei registri dello stato civile I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono [...]

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Gli alimenti

TITOLO XIII DEGLI ALIMENTI

Art. 433 Persone obbligate
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 434 Cessazione dell’obbligo tra affini
L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
l) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Art. 435 (abrogato)

Art. 436 Obbligo tra adottante e adottato
L’adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

Art. 437 Obbligo del donatario
Il donatario (769 e seguenti) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria (770. 785).

Art. 438 Misura degli alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando (660, 1881), avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Art. 439 Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.
Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore.

Art. 440 Cessazione, riduzione e aumento
Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Art. 441 Concorso di obbligati
Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte, l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze.

Art. 442 Concorso di aventi diritto
Quando o più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Art. 443 Modo di somministrazione degli alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati (2948), o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessità, l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 444 Adempimento della prestazione alimentare
L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.

Art. 445 Decorrenza degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato (1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948).

Art. 446 Assegno provvisorio
Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 447 Inammissibilità di cessione e di compensazione
Il credito alimentare non può essere ceduto (1260, 2751).
L’obbligo agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

Art. 448 Cessazione per morte dell’obbligato
L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza (50, 63).

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TITOLO XII DELL’INFERMITA’ DI MENTE, DELL’INTERDIZIONE E DELL’INABILITAZIONE

Art. 414 Persone che devono essere interdette
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).

Art. 415 Persone che possono essere inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti, 429).
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore (421).

Art. 417 Istanza d’interdizione o di inabilitazione
L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Codice Procedura Civile 712).
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art. 418 Poteri dell’autorità giudiziaria
Promosso il giudizio d’interdizione, può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente.
Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria (att. 40).

Art. 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti).
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).

Art. 420 Internamento definitivo in manicomio (abrogato)

Art. 421 Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione
L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’art. 416 (776).

Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 423 Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita (att. 42).

Art. 424 Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’art. 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).

Art. 425 Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato
L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100).
L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti).

Art. 426 Durata dell’ufficio
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 427 Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato
Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d’interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione (776).
Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.

Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore (1425 e seguenti).
L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente (1425).
L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto (2953).
Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att. 130).

Art. 429 Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione
Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 720).
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Art. 430 Pubblicità
Alla sentenza di rievoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’art. 423.

Art. 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione
L’autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

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TITOLO XI DELL’AFFILIAZIONE E DELL’AFFIDAMENTO

Art. 400 Norme regolatrici dell’assistenza dei minori
L`assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo (vedere anche Legge 4 maggio 1983, n. 184, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 401 Limiti di applicazione delle norme
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell’impossibilità di provvedere al loro allevamento.
Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l’educazione o la rieducazione, ovvero in stato di abbandono materiale o morale.

Art. 402 Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito (406, 412), secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro (343 e seguenti), fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l`esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell’art. 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della patria potestà, l’Istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 403 Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Art. 404-413 (abrogati)

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TITOLO X DELLA TUTELA E DELL’EMANCIPAZIONE

CAPO I Della tutela dei minori

Art. 343 Apertura della tutela
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (att. 129).
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

SEZIONE I Del giudice tutelare

Art. 344 Funzioni del giudice tutelare
Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (att. 43 e seguenti).

SEZIONE II Del tutore e del protutore

Art. 345 Denunzie al giudice tutelare
L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che, procede alla pubblicazione (620) di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l’apertura di una tutela.
I parenti entro il terzo grado (76) devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 346 Nomina del tutore e del protutore
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore (348, 354, 360, 389).

Art. 347 Tutela di più fratelli
E’ nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

Art. 348 Scelta del tutore
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento (587-2), per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2699; 2703).
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni sedici.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’art. 147.
(5° comma abrogato).

Art. 349 Giuramento del tutore
Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art. 350 Incapacità all’ufficio tutelare
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio (att. 129):
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 351 Dispensa dall’ufficio tutelare
Sono dispensati dall’ufficio di tutore:
1) abrogato;
2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
3) i membri del Sacro Collegio;
4) i Presidenti delle Assemblee legislative:
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 352 Dispensa su domanda
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela (353):
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;
3) abrogato;
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Art. 353 Domanda di dispensa
La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 354 Tutela affidata a enti di assistenza
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all’ospizio in cui questi e ricoverato (402). L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (355-2)
E’ tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Art. 355 Protutore
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’art. 354.

Art. 356 Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore
Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla potestà dei genitori, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati.
Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale l’art. 384.

SEZIONE III Dell’esercizio della tutela

Art. 357 Funzioni del tutore
Il tutore ha la cura della persona del minore (371), lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (362 e seguenti).

Art. 358 Doveri del minore
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

Art. 359 (abrogato)

Art. 360 Funzioni del protutore
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore (380).
Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 361 Provvedimenti urgenti
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all’apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 362 Inventario
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa (363 e seguenti; att. 46-1).
L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono (382).

Art. 363 Formazione dell’inventario
L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.
Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede sette euro.
L’inventario è depositato presso il tribunale.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Art. 364 Contenuto dell’inventario
Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Art. 365 Inventario di aziende
Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, con l’assistenza e l’intervento delle persone indicate nell’art. 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo e riportato nell’inventario generale.

Art. 366 Beni amministrati da curatore speciale
Il tutore deve comprendere nell’inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale (356). Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all’inventario generale.
Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Art. 367 Dichiarazione di debiti o crediti del tutore
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo d’interpellarlo al riguardo.
Nel caso d’inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all’atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito (368).

Art. 368 Omissione della dichiarazione
Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.
Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela (384).

Art. 369 Deposito di titoli e valori
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito (att. 251 e seguenti) designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione (357).

Art. 370 Amministrazione prima dell’inventario
Prima che sia compiuto l’inventario, l’amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione (361).

Art. 371 Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione
Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:
l) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l’avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa (2198; att. 38-2).

Art. 372 Investimento di capitali
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato;
3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito (att. 251), ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (att. 45-1)

Art. 373 Titoli al portatore
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia (att. 45-1).

Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare
Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare (377; att. 45-1):
l) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio (357);
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375 Autorizzazione del tribunale
Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):
l) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Art. 376 Vendita di beni
Nell’autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo (Cod. Proc. Civ. 734).
Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (att. 45-1)

Art. 377 Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).

Art. 378 Atti vietati al tutore e al protutore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore (1471, n. 3).
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti (1425 e seguenti).
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito (1261) verso il minore.

Art. 379 Gratuità della tutela
L’ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficolta dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Art. 380 Contabilità dell’amministrazione
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (att. 46-1).
Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art. 381 Cauzione
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità (att. 131).
Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 382 Responsabilità del tutore e del protutore
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

SEZIONE IV Della cessazione del tutore dall’ufficio

Art. 383 Esonero dall’ufficio
Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (att. 129-2).

Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore
Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione (att. 129-2).

SEZIONE V Del rendimento del conto finale

Art. 385 Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (att. 46-1).

Art. 386 Approvazione del conto
Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione (att. 45-1).
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati (att. 45-3).

Art. 387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso (386).
Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo (2941-3).

Art. 388 Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell’approvazione del conto della tutela (596, 779).
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 389 Registro delle tutele
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, I’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore (att. 48 e seguenti).
Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore.

CAPO II Dell’emancipazione

Art. 390 Emancipazione di diritto
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

Art. 391 (abrogato)

Art. 392 Curatore dell’emancipato
Curatore del minore sposato con persone maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell’art. 165.

Art. 393 Incapacità o rimozione del curatore
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli artt. 348 ultimo comma, 350 e 384 (att. 129-2).

Art. 394 Capacità dell’emancipato
L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione (397, 2942).
Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore (395), è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare (att. 45-1) Per gli atti indicati nell’art. 375 l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’art. 320 (396; att. 45-1).

Art. 395 Rifiuto del consenso da parte del curatore
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto, salva, se occorre, l’autorizzazione del tribunale (att. 45-1).

Art. 396 Inosservanza delle precedenti norme
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’art. 378.

Art. 397 Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale
Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore (2198; att. 100).
L’autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.
Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa (394, 774; Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 398-399 (abrogati)

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TITOLO IX-BIS. ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Titolo inserito dalla legge 04 aprile 2001, n. 154

Art. 342 bis Ordini di protezione contro gli abusi familiari
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.

Art. 342 ter Contenuto degli ordini di protezione
Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

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Potestà dei genitori

TITOLO IX DELLA POTESTA’ DEI GENITORI

Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori
Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Art. 316 Esercizio della potestà dei genitori
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione (2, 390)
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l`interesse del figlio.

Art. 317 Impedimento di uno dei genitori
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L’esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell’art. 155.

Art. 317 bis Esercizio della potestà
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’art. 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

Art. 318 Abbandono della casa del genitore
Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Art. 319 (abrogato)

Art. 320 Rappresentanza e amministrazione
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’art. 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.
L’esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.

Art. 321 Nomina di un curatore speciale
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà 1155), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

Art. 322 Inosservanza delle disposizioni precedenti
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 323 Atti vietati ai genitori
I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore (1261).

Art. 324 Usufrutto legale
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l`usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
l) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per intraprendere una carriera, un`arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l`usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (537);
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Art. 325 Obblighi inerenti all’usufrutto legale
Gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dell’usufruttuario (1001).

Art. 326 Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.
L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori
Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell’usufrutto legale.

Art. 328 Nuove nozze
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo.

Art. 329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale
Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli
Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri (147; Codice Penale 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1)

Nota:
(1)
Comma modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n.149.

Art. 331 (abrogato)

Art. 332 Reintegrazione nella potestà
Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, e escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l`allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1)
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Nota:
(1)
Comma modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n.149.

Art. 334 Rimozione dall’amministrazione
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.
L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Art. 335 Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione
Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una o nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento (336; att. 382, 51).

Art. 336 Procedimento
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti (77). I provvedimenti indicati negli articoli precedenti (330, 332, 333, 334, 335) sono adottati su ricorso (125, 737 c.p.c.) dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale (38 att.) provvede in camera di consiglio (737 c.p.c.), assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio (330, 333).
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, [anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge] (2) (3).

Note:
(1) Articolo sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) Comma aggiunto dalla L. 28 marzo 2001, n. 149.
(3) Comma modificato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare
Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni.

Art. 338-341 (abrogati)

Art. 342 Nuove nozze del genitore non ariano (abrogato)

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Capo II: Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età

Art. 311 Manifestazione del consenso
Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza.
L’assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Art. 312 Accertamenti del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
se l’adozione conviene all’adottando.

Art. 313 Provvedimento del tribunale
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo all’adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 314 Pubblicità
Il decreto che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

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Adozione di maggiorenni

Titolo VIII: Dell’adozione di persone maggiori di età
Capo I: Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

Art. 291 Condizioni
L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trent’anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

Art. 292 Divieto di adozione per diversità di razza (abrogato)

Art. 293 Divieto d’adozione di figli nati fuori del matrimonio
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Art. 294 Pluralità di adottati o di adottanti
E’ ammessa l’adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Art. 295 Adozione da parte del tutore

Il tutore non può adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (385 e seguenti).

Art. 296 Consenso per l’adozione
Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando (298, 311 e seguenti).
Se l’adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori
Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Art. 298 Decorrenza degli effetti dell’adozione
L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.
Gli eredi dell’adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.
Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

Art. 299 Cognome dell’adottato
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
L’adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori assume solo il cognome dell’adottante. Il riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere all’adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l’adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante.
Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito.
Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, I’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

Art. 300 Diritti e doveri dell’adottato
L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (87).

Art. 301-303 (abrogati)

Art. 304 Diritti di successione
L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione (567).
I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II (468, 536, 567).

Art. 305 Revoca dell’adozione
L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att. 352, 127).

Art. 306 Revoca per indegnità dell’adottato
La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.

Art. 307 Revoca per indegnità dell’adottante
Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell’adottato.

Art. 308 (abrogato)

Art. 309 Decorrenza degli effetti della revoca
Gli effetti dell’adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante (463 e seguenti).

Art. 310 (abrogato)

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2 – Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale

Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.

Art. 270 Legittimazione attiva e termine

L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

Art. 271 [Legittimazione attiva e termine

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età o, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 252, dalla data dello scioglimento del matrimonio per effetto della morte del coniuge, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età. Se egli muore prima di tale termine, l'azione può essere promossa dai discendenti legittimi di lui.

Nei casi preveduti dal n. 2 dell'articolo 269 l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi.] Questo articolo è stato abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 272 [Dichiarazione giudiziale di maternità

La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 269.

Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.

L'azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli è morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.]

Questo articolo è stato abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 273 Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto

L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di sedici anni.

Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Art. 274 Ammissibilità dell’azione

L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Sull’ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l’azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

Art. 275 [Pena in caso di inammissibilità

Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila]

Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 276 Legittimazione passiva

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

Art. 277 Effetti della sentenza

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Art. 278 Indagini sulla paternità o maternità

Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell’articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.

Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.

Art. 279 Responsabilità per il mantenimento e l’educazione

In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.

L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 274.

L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà.

Sezione II Della legittimazione dei figli naturali

Art. 280 Legittimazione

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.

Art. 281 Divieto di legittimazione

Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.

Art. 282 Legittimazione di figli premorti

La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.

Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

  1. che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l’età indicata nel quinto comma dell’articolo 250;
  2. che per il genitore vi sia l’impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
  3. che vi sia l’assenso dell’altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;
  4. che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell’altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni.

Art. 285 Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori

Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell’articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

Art. 286 Legittimazione domandata dallo ascendente

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli

ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.

Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio

Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli.

Art. 288 Procedura

La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d’appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all’atto di nascita del figlio.

Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell’articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell’articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.

Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.

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